Di Avv. Nicolò Ghibellini
Il D.Lgs. n. 26/2023 (che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/2161 - cd. Omnibus), ha apportato al Codice del Consumo varie integrazioni e modifiche volte a rafforzare la tutela del consumatore, specialmente nel contesto online e a rendere più efficace l’apparato delle sanzioni applicabili alle imprese nei casi di violazione.
Le nuove norme sono già entrate in vigore il 2 aprile 2023.
Il nuovo art. 17bis Codice Consumo (che disciplina la riduzione dei prezzi), entrerà, invece, in vigore il prossimo 1 luglio 2023.
• Nuovi obblighi di informazione supplementare per i «mercati online»
• Ampliamento delle fattispecie integranti le pratiche ingannevoli e/o pratiche commerciali sleali
• Previsione del prezzo personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato
• Nuovo termine di recesso per il consumatore, prorogato a trenta giorni
• Introduzione della disciplina sulla riduzione del prezzo (in vigore dall’1.7.2023)
• Adeguamento per l’e-commerce (recensioni online e trasparenza nei risultati di ricerca sulle piattaforme di vendita online)
• Aumento dei limiti edittali delle sanzioni previste in caso di violazioni.
In questa sede, per esigenze di sintesi, ci si concentrerà sulla nuova disciplina della riduzione del prezzo la quale, oltre a quanto già detto in precedenza, è evidentemente finalizzata a rendere effettivo il principio di trasparenza.
Per effetto della novella viene inserita una disposizione (nuovo art 17-bis Codice Consumo) dedicata agli annunci di riduzione del prezzo, in base alla quale ogni annuncio di riduzione del prezzo deve indicare il prezzo più basso che il professionista ha applicato per la vendita del prodotto alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione (tale disposizione non si applica ai prodotti agricoli ed alimentari deperibili).
Nel caso di aumenti progressivi delle riduzioni di prezzo, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie, mentre non si applicano alle vendite sottocosto.
In buona sostanza, quindi, è previsto l’obbligo per i professionisti di indicare il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti (cd. prezzo precedente). Tale indicazione è richiesta solo ed esclusivamente quando l’esercente pubblichi annunci di riduzione del prezzo (cd. sconti).
La norma, così come scritta, pone dei dubbi interpretativi, in quanto non è chiaro se il prezzo precedente è quello precedente al prezzo normalmente applicato oppure quello risultante dall’applicazione di precedenti sconti.
La ricostruzione più corretta in quanto letterale sembra essere quella per cui in caso di sconti progressivi ed ininterrotti (cd. stagione degli sconti), vista la continuità nella riduzione dei prezzi, il prezzo precedente da esporre anche per le successive riduzioni di prezzo deve essere uguale a quello previsto per la prima riduzione.
Infine, per determinare il prezzo precedente non si tiene conto né di eventuali vendite sottocosto effettuate nei trenta giorni anteriori alla riduzione di prezzo né dei c.d. prezzi di lancio.
Inoltre, se i prodotti sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, oltre al prezzo più basso applicato, deve essere indicato il periodo di riferimento.
È evidente come la ratio della norma commentata sia quella di evitare in capo ai consumatori falsi ed erronei convincimenti di ribassi solo fittizi.
Come detto, il nuovo art. 17-bis entrerà in vigore dal prossimo 1 luglio; ciò significa che tutti gli e-commerce per quella data dovranno implementare nelle proprie pagine web soluzioni tecniche adeguate ai nuovi dettami legislativi.
Nicolò Ghibellini
n.ghibellini@bmvinternational.com