di Antonio Leandro
Dal 18 ottobre è in vigore il d.lgs. n. 149/2022, il quale dà attuazione alla legge delega n. 206/2021 per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Tra le novità spicca l’art. 24, il quale si occupa, in particolare, di procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere. La disposizione copre anche atti pubblici, transazioni giudiziarie e accordi stragiudiziali.
L’art. 24 novella il d.lgs. n. 150/2011 introducendo l’art. 30-bis al fine di determinare i procedimenti interni in relazione all’efficacia di decisioni disciplinata dal diritto dell’UE o da convenzioni internazionali vincolanti per l’Italia.
Conviene ricordare che gli atti adottati dall’UE nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale di norma impongono agli Stati membri di riconoscere automaticamente le decisioni provenienti da altri Stati membri. Per quanto riguarda l’efficacia esecutiva, alcuni atti richiedono una preliminare dichiarazione di esecutività, altri no.
Dal canto suo, il sistema italiano di diritto internazionale privato – contenuto soprattutto nella legge n. 218/1995 e applicabile negli spazi lasciati liberi dagli atti dell’UE o dalle convenzioni internazionali – disciplina l’efficacia delle sentenze straniere distinguendo tra riconoscimento ed esecuzione forzata. Il primo è automatico, mentre la seconda richiede un preliminare exequatur conseguente all’accertamento dei requisiti di riconoscimento. Tale accertamento va svolto anche in caso di contestazione del riconoscimento o di mancata ottemperanza alla sentenza. Dal combinato disposto dell’art. 30 del d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 67 della legge n. 218/1995 si ricava la procedura da seguire in caso di accertamento principale. Si noti, infine, che anche le convenzioni internazionali (bilaterali o multilaterali) generalmente distinguono tra riconoscimento automatico ed esecuzione condizionata al previo exequatur.
Ciò premesso, il nuovo art. 30-bis del d.lgs. 150/2011 chiarisce quale procedura seguire per dare efficacia alle decisioni straniere stabilendo, in particolare, quando è necessario il contraddittorio e rimettendo quest’ultimo alle norme sul rito semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies ss. cod. proc. civ. Peraltro, il rito semplificato, anch’esso frutto della novella legislativa, si applica ai procedimenti innescati ai sensi dell’art. 67 della legge n. 218/1995 per effetto di una modifica all’art. 30 del d.lgs. n. 150/2011.
Entrando nel dettaglio, i procedimenti previsti dagli atti dell’UE si svolgono in camera di consiglio senza contraddittorio oppure secondo il rito semplificato di cognizione a seconda di quanto richiesto dagli atti stessi.
La prima opzione vale per il ricorso diretto a ottenere la dichiarazione di esecutività oppure l’accertamento principale dei presupposti per il riconoscimento. Gli atti dell’UE interessati sono: i) il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (G.U.U.E., 2003, L 338/1), ii) il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (G.U.U.E., 2009, L 7/1), iii) il regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (G.U.U.E., 2016, L 183/1), iv) il regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (G.U.U.E., 2016, L 183/30), e v) il regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (G.U.U.E., 2012, L 201/107). Questo elenco non è esaustivo.
Contro il decreto pronunciato in camera di consiglio è ammesso ricorso secondo il rito semplificato di cognizione, il quale è previsto anche per le domande principali di diniego del riconoscimento.
Con riferimento ad atti dell’UE per i quali l’esecuzione ha luogo senza previa dichiarazione di esecutività, l’art. 30-bis (4) prevede il rito semplificato di cognizione sulle domande di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione, nonché sull’accertamento dell’assenza di motivi di rifiuto del riconoscimento. Gli atti dell’UE in questione sono: i) il regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (G.U.U.E., 2012, L 351/1), ii) il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (G.U.U.E., 2013, L 181/4), iii) il regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) (G.U.U.E., 2015, L 141/19), e iv) il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (G.U.U.E., 2019, L 178/1). Anche questo elenco non è esaustivo.
I procedimenti di exequatur oppure di accertamento principale positivo o negativo dei requisiti di riconoscimento contemplati dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte seguiranno il rito semplificato di cognizione a meno che la convenzione applicabile al caso non disponga diversamente (art. 30-bis (5)).
L’organo competente sui procedimenti contemplati dall’art. 30-bis è la Corte d’appello salvo che per i procedimenti avviati in base ai regolamenti (UE) 1215/2012, 606/2013, 2015/848 e 2019/1111 rispetto ai quali è generalmente prevista la competenza dei tribunali. Corti d’appello e tribunali sono individuati in base a criteri territoriali fissati dagli stessi strumenti unionali o internazionali ovvero, in mancanza, dall’art. 30 del d.lgs. 150/2011, il quale fa riferimento al luogo di attuazione del provvedimento. Le parti possono ricorrere in Cassazione avverso le decisioni della Corte d’appello per i motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ.
L’art. 30-bis (7) afferma, infine, di disciplinare i menzionati procedimenti anche quando essi riguardino l’efficacia di atti pubblici, di transazioni giudiziarie e di accordi stragiudiziali. La disposizione opera nei limiti e alle condizioni previsti dal diritto dell’UE e dalle convenzioni internazionali. Essa rispecchia l’ambito di alcuni strumenti unionali o internazionali che regolano anche l’efficacia di atti diversi dalle decisioni giudiziarie.
L’art. 30-bis parla di limiti e condizioni con riferimento al “diritto dell’UE”, andando dunque al di là dei regolamenti citati in precedenza. Peraltro, come notato, i menzionati elenchi di atti dell’UE non sono esaustivi. Così, prendendo il caso delle procedure di insolvenza e dei quadri di ristrutturazione preventiva, è da chiedersi se l’art. 30-bis sia applicabile agli strumenti adottati dagli Stati in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza (G.U.U.E., 2019, L 172/18) che non rientrino nel regolamento (UE) 2015/848 o, ipoteticamente, nel regolamento (UE) 1215/2012. Si è indotti a rispondere negativamente perché la direttiva non si occupa di riconoscimento ed esecuzione transfrontalieri (sebbene miri a facilitare il riconoscimento delle procedure di ristrutturazione preventiva), mentre l’art. 30-bis stabilisce procedimenti per atti dell’Unione che se ne occupano.
Di converso, poiché l’art. 30-bis (7) opera anche in relazione a convenzioni internazionali, esso potrebbe applicarsi ai provvedimenti inglesi di approvazione degli Schemes of Arrangement sul presupposto (non pacifico) che tali provvedimenti rientrino nella convenzione bilaterale italo-britannica del 7 febbraio 1964 per il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.
Va da sé che tutti i profili connessi all’introduzione dell’art. 30-bis del d.lgs. n. 150/2011 richiedono un’analisi approfondita.
Prof. Antonio Leandro
a.leandro@bmvinternational.com