Di Prof. Marco Fasan
Università Ca’ Foscari
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII - D.Lgs. n. 14/2019) è entrato in vigore il 15 luglio 2022, dopo numerosi rinvii che si sono resi necessari a causa dell’emergenza Covid.
Il Codice, che con i suoi 391 articoli sostituisce tutta la preesistente disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, fornisce alle imprese incentivi e strumenti finalizzati alla tempestiva rilevazione della crisi d’impresa, sulla base del presupposto che la precoce diagnosi dello stato di difficoltà consenta di superare la crisi. Vanno letti in quest’ottica il requisito degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e la disciplina della composizione negoziata della crisi. Si tratta di un obiettivo tanto necessario quanto ambizioso, il cui raggiungimento passa attraverso una profonda evoluzione culturale, soprattutto per le PMI.
Secondo l’art. 2086 del Codice Civile, aggiornato – già a partire dal marzo 2019 – dal CCII, “l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale”.
In linea generale, gli assetti sono adeguati nel momento in cui producono flussi informativi tali da consentire all’amministratore di assumere decisioni consapevoli, ovvero di avere un’adeguata conoscenza dei rischi d’impresa. A ben vedere, gli adeguati assetti sono condizione necessaria (ma non sufficiente) per rispettare il dovere di agire secondo principi di corretta amministrazione.
In particolare, gli assetti richiedono la definizione di organigramma, mansionario, procedure, deleghe e procure (assetti organizzativi). Necessitano di un sistema informativo e di un sistema di programmazione e controllo che consentano di governare la dimensione forward looking (assetti amministrativi). Si fondano su un sistema di contabilità generale ed analitica adeguatamente supportato da procedure contabili (assetti contabili). Il tutto orientato alla gestione dei rischi, secondo i principi propri dei sistemi di controllo interno.
Ulteriori indicazioni in merito all’adeguatezza degli assetti possono essere trovate all’art. 3 comma 3 del CCII e nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021 (che fornisce una check list degli elementi che si devono riscontrare al fine di qualificare gli assetti come adeguati).
Alcuni considerano la riforma e il requisito degli adeguati assetti un’ulteriore manifestazione dell’ispessimento della sovrastruttura burocratica, ennesimo laccio o lacciuolo il cui costo grava solo ed esclusivamente sull’impresa. Ebbene, se la riforma viene vissuta in questo modo, costoro hanno sicuramente ragione: l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili rappresenterà solo un costo per l’impresa. Se invece gli assetti verranno progettati e vissuti (a ogni livello organizzativo) come un’occasione per abilitare una più consapevole attività gestoria e per migliorare la gestione del rischio, essi potranno veramente generare valore e benefici, in quantità molto superiore rispetto ai costi.
Per cogliere appieno le potenzialità degli adeguati assetti è tuttavia necessario andare oltre il dato normativo: vanno progettati in modo tale da consentire non solo la rilevazione tempestiva della crisi ma anche la generazione di valore sostenibile nel lungo termine.