Di Avv. Margherita Barletta
Dal 1º giugno 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2022/720 (d’ora innanzi “VBER”). La normativa in parola è stata, difatti, adeguata al mutato modello imprenditoriale, oggi collegato saldamente al commercio elettronico e alle vendite online. Il processo di aggiornamento non ha potuto prescindere da una preliminare analisi del previgente regolamento del 2010 Regolamento (UE) 330/2010 - VBER 2010-.
Il Regolamento riguarda gli accordi verticali, ossia gli accordi tra due o più imprese operanti a livelli diversi della catena di produzione o di distribuzione, che riguardano le condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.
L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE vieta gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza. Ai sensidell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, tali accordi possono essere considerati compatibili con il mercato unico purché contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, senza eliminare la concorrenza.
Il VBER prevede un'esenzione dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE per gli accordi verticali che soddisfano determinate condizioni, creando in tal modo una zona di sicurezza per tali accordi. Una zona di sicurezza troppo ampia non sarebbe conforme all'articolo 101 del TFUE. D'altro canto, una zona di sicurezza troppo esigua aumenterebbe i costi di conformità a carico delle imprese.
Con un comunicato stampa dello scorso maggio la Commissione ha specificato che le nuove norme:
• restringono l'ambito di applicazione della zona di sicurezza per quanto riguarda: i) la doppia distribuzione, ovverosia una situazione in cui un fornitore vende i suoi beni o servizi tramite distributori indipendenti ma anche direttamente ai clienti finali e ii) gli obblighi di parità, ovverosia gli obblighi che impongono al venditore di offrire alla controparte condizioni uguali - o migliori - a quelle offerte sui canali di vendita di terzi, ad esempio su altre piattaforme, e/o sui canali di vendita diretta del venditore, ad esempio sul suo sito web. Ciò significa che alcuni aspetti della doppia distribuzione e alcuni tipi di obblighi di parità non saranno più esentati nel quadro del nuovo VBER, ma dovranno essere valutati individualmente, alla luce dell'articolo 101 TFUE;
• ampliano l'ambito di applicazione della zona di sicurezza per quanto riguarda: i) alcune restrizioni della capacità dell'acquirente di sollecitare attivamente i singoli clienti, ovverosia le vendite attive e ii) determinate pratiche riguardanti le vendite online, in particolare la capacità di applicare allo stesso distributore prezzi all'ingrosso diversi per i prodotti destinati alla vendita online e offline e la capacità di imporre condizioni diverse per le vendite online e per le vendite offline nei sistemi di distribuzione selettiva. Tali restrizioni vengono ora esentate a norma del nuovo VBER, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni relative all'esenzione.
Le novità sono molteplici e vanno ad incidere ad esempio sulla distribuzione esclusiva, sulla distribuzione selettiva, sulla fissazione dei prezzi, sugli obblighi di non concorrenza.
Per quanto qui interessa, pare utile soffermarsi, in particolare, sulla novella riguardante le vendite online:
se il previgente sistema prevedeva il c.d. criterio di equivalenza (divieto per il fornitore di imporre criteri diversi per vendite on-line e offline), con il Regolamento 2022/720, non è più necessario che i criteri imposti ai distributori siano, nel complesso, equivalenti ai criteri imposti al punto vendita fisico. Unica condizione è che la non equivalenza non abbia il fine di ostacolare le vendite online.
Altra novità in questo ambito è la doppia tariffazione.
Il VBER 2010 considerava il dual pricing vietato. L’inversione di tale stato di cose è oggi un fatto: nei confronti dello stesso distributore è possibile fissare prezzi diversi a seconda che si tratti di vendita online e fisica, qualora tale differenza sia frutto dei diversi costi di gestione del negozio fisico rispetto a quello online.
Significative, nella comprensione di tutte le novità legate al VBER, sono le Linee Guida della Commissione, alle quali più ampiamente si rimanda.
Per ulteriori informazioni contattare Paula Vega al seguente indirizzo e-mail: p.vega@bmvinternational.com