La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la Sentenza n. 11087 del 4.02.2022 depositata ieri, 28 marzo 2022, ha affermato l’importante principio secondo cui in mancanza di deleghe specifiche in capo a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione (che secondo quanto previsto dall’art. 2381, comma secondo c.c. consente a tale organo di delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, o ad uno o più dei suoi componenti.)devono ritenersi responsabili solidarmente tutti i consiglieri verso la Società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto.
Deve pertanto distinguersi l’ipotesi in cui il CdA operi con o senza deleghe.
Nella prima ipotesi le violazioni compiute verranno addebitate esclusivamente ai consiglieri muniti di delega mentre nel secondo caso tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risponderanno degli illeciti deliberati dal Consiglio stesso anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti, tranne nel caso in cui operi il meccanismo di esonero della responsabilità previsto all’art. 2392, comma tre, del Codice Civile.
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